Valorizzazione

Catalogazione e restauro del patrimonio archeologico, architettonico e paesaggistico di competenza.

La valorizzazione, da attuarsi in forme compatibili con le prioritarie esigenze della tutela, consiste nell'attività diretta a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurarne le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica. Le funzioni in materia di valorizzazione del patrimonio culturale vengono svolte attraverso la cooperazione tra lo Stato, le Regioni e gli altri enti territoriali entro limiti che sono individuati dallo stesso Codice.

Le principali attività di valorizzazione che la Soprintendenza svolge attraverso la propria organizzazione tecnico-amministrativa sul patrimonio archeologico, architettonico e paesaggistico delle province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli sono le seguenti:

L'attività di catalogazione del patrimonio archeologico, storico e artistico è da considerarsi fondamentale per la generale attività di tutela, sia sotto il profilo della conoscenza delle opere e della programmazione degli interventi finalizzati alla conservazione delle stesse, sia perché le conoscenze sistematicamente organizzate offrono un valido supporto all'azione preventiva ed efficace contro le azioni criminose che colpiscono le testimonianze artistiche e culturali del nostro paese.

Con l'atto costitutivo del Ministero per i Beni culturali (DPR 805/1975) è stato attribuito all'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD) il compito di costituire e gestire il Catalogo generale dei beni architettonici, archeologici, storico artistici e ambientali; oggi questa missione istituzionale si è tradotta nell'impegno alla costituzione e all'implementazione del Sistema Informativo Generale del Catalogo (SIGEC), mediante il flusso diretto dei dati elaborati dagli organi periferici.

La catalogazione dei beni culturali è disciplinata dall'art. 17 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004), che attribuisce al Ministero, con il concorso delle Regioni — con l'eventuale collaborazione delle Università — il compito di individuare e definire metodologie comuni di raccolta, di scambio, accesso ed elaborazione dei dati a livello nazionale.

Per svolgere le campagne di catalogazione del patrimonio culturale sul territorio di propria competenza, la Soprintendenza opera in collaborazione con l'ICCD, che predispone e aggiorna regolarmente una specifica "scheda di catalogo" per ciascuna tipologia di bene culturale, corredata dalla documentazione fotografica e degli allegati necessari.

La catalogazione, in rapporto alle specifiche esigenze della Soprintendenza, può essere condotta con diversi livelli di approfondimento: d'inventario (I), di precatalogo (P), di catalogo (C).

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 42/2004 — recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" — sono state introdotte rilevanti novità rispetto alla disciplina previgente: il codice ha stabilito specifici criteri per l'identificazione e il riconoscimento dei beni facenti parte del patrimonio culturale, con distinzione tra cose appartenenti a soggetti pubblici e a soggetti privati, ha introdotto le nozioni di tutela e di valorizzazione e ha razionalizzato la materia dei controlli sui lavori aventi ad oggetto beni culturali.

Il Codice definisce: prevenzione il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto; manutenzione il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene e al mantenimento della sua integrità, efficienza funzionale e identità; restauro l'intervento diretto sul bene attraverso operazioni finalizzate all'integrità materiale e al recupero del bene medesimo, alla protezione e alla trasmissione dei suoi valori culturali.

In questo contesto normativo la Soprintendenza promuove interventi di carattere conservativo in materia di beni architettonici, artistici, storici ed etnoantropologici — compresi i dipinti murali e gli apparati plastici — con un sistema di garanzia finanziaria che va dal contributo all'intervento in diretta amministrazione. Attraverso le proprie Unità Organiche Territoriali, la Soprintendenza svolge una coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro del patrimonio di competenza, con un programma pluriennale formulato sulla base delle urgenze conservative riscontrate nei sopralluoghi effettuati sul territorio.

Questo si esplica sia in lavori "in diretta amministrazione" condotti da funzionari e tecnici interni ma eseguiti materialmente da ditte di restauro esterne, sia in interventi realizzati su iniziativa dei proprietari dei beni, sotto l'Alta Sorveglianza della Soprintendenza: per questi ultimi la Soprintendenza esprime, attraverso il funzionario responsabile del territorio, pareri tecnici sulla scelta dell'operatore e sulla conduzione del restauro.

In applicazione dell'art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004, la Soprintendenza rilascia le autorizzazioni prescritte per l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni dichiarati di interesse culturale, resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento. Il Ministero ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta dal proprietario per un ammontare non superiore alla metà della stessa, erogato a lavori ultimati e collaudati (articoli 35 e 36 D.Lgs. 42/2004).

Pagina aggiornata il 8 ottobre 2026