Procedimenti Amministrativi

Procedure e requisiti per le principali pratiche di competenza della Soprintendenza.

In caso di mostre in Italia, la Circolare n. 28 del 14 giugno 2018 della DG-ABAP — Servizio IV Mostre, adottata per semplificare e razionalizzare le procedure di autorizzazione al prestito ai sensi degli artt. 48 e 66 del D.Lgs. 42/2004, dispone che il provvedimento autorizzativo sia delegato al Soprintendente, salvo i casi di particolare delicatezza (criticità nella movimentazione o nello stato conservativo delle opere) o di particolare rilevanza (opere di grande valore o nuclei consistenti di opere della stessa istituzione).

Il proprietario dei beni deve inviare la richiesta almeno quattro mesi prima dell'inizio della manifestazione (art. 48, comma 2, D.Lgs. 42/2004): le richieste pervenute oltre i due mesi dall'inizio della manifestazione non vengono prese in considerazione. L'istanza va indirizzata alla Soprintendenza e inviata via PEC (sabap-no@pec.cultura.gov.it) oppure per raccomandata A/R all'indirizzo Corso Felice Cavallotti 27, 28100 Novara.

La richiesta deve contenere:

  • richiesta di prestito dell'organizzatore della mostra al museo prestatore o al proprietario;
  • titolo della mostra, con le date di inizio e chiusura e la sede espositiva;
  • progetto scientifico della mostra, con l'elenco completo delle opere in esposizione;
  • scheda tecnico-descrittiva della sede espositiva (condizioni ambientali e di sicurezza, planimetria — Standard Facility Report);
  • scheda conservativa di prestito per ciascun oggetto, in formato Word, completa di documentazione fotografica (vedi Modulistica);
  • tabella di sintesi per il prestito di beni archeologici, bioarcheologici e paleontologici, in caso di movimentazione di grandi quantità;
  • indicazione del contratto assicurativo con formula "da chiodo a chiodo", a copertura di tutti i rischi.

In caso di mostre all'estero, la competenza autorizzativa resta alla DG-ABAP — Servizio IV Mostre: fermo restando l'obbligo di presentare l'istanza almeno quattro mesi prima dell'inizio della manifestazione, alla documentazione elencata va allegata anche:

  • attestazione del proprietario di insussistenza di rischi di sequestro o di contenzioso di proprietà;
  • garanzia di restituzione su carta intestata dell'ente organizzatore, da esso sottoscritta;
  • comunicazione del nominativo della persona responsabile dell'opera presso la sede espositiva estera.

Documenti

In ottemperanza alla Carta del Restauro (1972, 1987), l'Archivio Restauri conserva la documentazione degli interventi di restauro — e della relativa diagnostica — eseguiti sui beni tutelati di competenza della Soprintendenza. Il versamento della documentazione nell'Archivio costituisce il momento conclusivo e ineliminabile di ogni intervento di restauro sottoposto ad autorizzazione ministeriale.

La documentazione, da inviare all'Ufficio con lettera di trasmissione via PEC, deve includere:

  • una relazione scritta sull'intervento, impostata secondo il modulo scaricabile, con i dati anagrafici dell'opera e dell'intervento, la tecnica esecutiva e i materiali costitutivi, lo stato di conservazione, i riferimenti bibliografici o a precedenti interventi, e la descrizione delle fasi dell'intervento e dei materiali utilizzati;
  • la documentazione fotografica dell'opera prima, durante e dopo l'intervento;
  • ove previsti, i referti delle indagini diagnostiche eseguite, con le relative immagini e la documentazione grafica.

La documentazione fotografica deve includere un numero adeguato di riprese, comprese sempre quelle d'inizio e di fine lavori:

  • sono preferibili le riprese analogiche; quelle digitali sono accettate solo a una risoluzione minima di 300 dpi e a una dimensione minima di 2036×3060 pixel, in formato TIF o JPG, con il file della relazione finale incluso sullo stesso supporto digitale;
  • se si utilizza la fotografia digitale, vanno comunque consegnate anche le stampe su carta fotografica in un formato di almeno 18×24 cm, oltre al supporto digitale con il file della relazione;
  • le stesse prescrizioni valgono per la documentazione allegata ai referti delle indagini diagnostiche;
  • ogni fotografia, a stampa o digitale, deve riportare collocazione e oggetto, epoca, autore o ambito culturale dell'opera, restauratore e data dell'intervento, fotografo, data della ripresa e fase di restauro; per il digitale le stesse indicazioni vanno riportate anche sul supporto e, in forma sintetica, nel nome dei file.

La documentazione va consegnata entro tre mesi dalla fine dei lavori: in sua assenza l'Ufficio non attiva alcuna pratica per il rilascio della certificazione. La richiesta di certificazione dei lavori va presentata con una lettera PEC dedicata, non nella stessa lettera di trasmissione della documentazione di restauro.

Documentazione relativa al credito d'imposta per il finanziamento di interventi di restauro, disciplinato dal Decreto interministeriale n. 346/2021 e dalla Circolare del Ministero della Cultura n. 49/2021: circolare, decreto, riconoscimento del credito d'imposta e schema delle fasi e delle tempistiche procedimentali.

Pagina aggiornata il 8 ottobre 2026