Accesso civico

Il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalla Soprintendenza, nelle forme previste dal D.Lgs. 33/2013.

L'articolo 5 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 riconosce a chiunque il diritto di accedere ai dati, ai documenti e alle informazioni detenuti dalla pubblica amministrazione, senza necessità di dimostrare un interesse diretto, concreto e attuale. La norma prevede due istituti distinti, richiamati anche dalla Delibera ANAC n. 1309/2016.

Accesso civico semplice

Art. 5, comma 1. Riguarda documenti, dati o informazioni che la legge obbliga a pubblicare e che la Soprintendenza non ha ancora reso disponibili in questa sezione. La richiesta non richiede alcuna motivazione.

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Accesso civico generalizzato (FOIA)

Art. 5, comma 2. Consente di richiedere dati, documenti e informazioni ulteriori rispetto a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria, senza dover provare un interesse specifico, salvo i limiti posti dalla legge a tutela di interessi pubblici o privati.

Come presentare la richiesta →

Registro degli accessi agli atti

L'elenco delle richieste di accesso ricevute, per tutte le tipologie previste dalla norma, e del relativo esito.

Collegamento in preparazione.

Pagina aggiornata il 8 ottobre 2026